La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 – che riflette gli esiti del confronto svoltosi nel Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere nelle imprese previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e operante presso il Dipartimento per le pari opportunità – definisce gli elementi necessari per mettere in pratica la certificazione della parità di genere nelle imprese.

Che cos’è?

…è una delle misure previste dal PNRR (missione 5C1), sostenuta da 10 milioni di euro di finanziamento
…e regolato dalla legge 162/2021 (legge Gribaudo) e dalla legge 234/2022 (legge di bilancio 2022)
…è un obiettivo prioritario a livello internazionale (Agenda Onu 2030, EU Gender equality Strategy 2020‐2025)

Obiettivi e benefici

La certificazione si propone di incentivare le imprese ad adottare politiche di riduzione del divario di genere. Consiste nell’attestazione delle politiche e delle misure concrete adottate dall’organizzazione per ridurre tale divario, in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità

La certificazione consente di beneficiare di alcune agevolazioni, ma l’aspetto reputazionale è quello ritenuto più significativo.

L’organizzazione deve predisporre un sistema di gestione che definisce e governa il quadro generale, le strategie e gli obiettivi riguardanti l’eguaglianza di genere nonché tutte le misure implementate per il loro raggiungimento.

Il sistema si applica a partire dalle micro-organizzazioni (1-9 dipendenti) – con semplificazioni per le organizzazioni appartenenti alle micro e piccole – fino alle multinazionali.

Parametri chiave

Non si tratta quindi di una semplice evoluzione, ma di un vero e proprio cambiamento di paradigma del lavoro (che sta determinando e determinerà profondi cambiamenti su tutti i processi aziendali): da un lavoro fisico e manuale ad uno di creazione e progettazione, con processi lavorativi più veloci, più flessibili ed efficienti, la diffusione di un modello economico sempre più aperto, in cui è fondamentale la capacità di saper gestire la complessità delle informazioni ed un controllo delle informazioni interne ed esterne.

La prassi di riferimento definisce una serie di indicatori (KPI) percorribili, pertinenti e confrontabili e in grado di guidare il cambiamento e di rappresentare il continuo miglioramento.
Per garantire una misurazione olistica del livello di maturità delle singole organizzazioni, sono individuate 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

  • cultura e strategia
  • governance
  • processi HR
  • opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • equità remunerativa per genere
  • tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è contraddistinta da un peso % che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Per ciascuna area di valutazione sono stati identificati degli specifici KPI, con i quali misurare il grado di maturità dell’organizzazione attraverso un monitoraggio annuale e una verifica ogni 2 anni, per dare evidenza del miglioramento ottenuto grazie alla varietà degli interventi messi in atto o delle correzioni attivate.

I vantaggi

  • Esonero contributivo: è previsto per il 2022 un esonero pari al 1% del versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

  • Aiuti di stato: alle aziende che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità, titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti

  • Appalti pubblici: le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso della certificazione, è inoltre prevista una riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la partecipazione delle gare pubbliche

Il nostro approccio

SOLUZIONI può aiutarvi nell’implementazione di un sistema di gestione della parità di genere attraverso un percorso personalizzato coordinato con il sistema più ampio per la sostenibilità: grazie alle competenze multidisciplinari dei nostri consulenti e al nostro approccio integrato assistiamo infatti le aziende a realizzare efficaci percorsi di sostenibilità, che comprendono la prevenzione e la gestione dei rischi correlati ai fattori Environmental, Social and Governance (ESG).

Riferimento agli obblighi da norme di legge in materia di parità di genere

La direttiva UE/2014/95 (non financial reporting directive, NFRD), recepita in Italia con il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (citazioni successive: D.lgs. 254/2016), ha introdotto per gli enti di interesse pubblico (EIP) l’obbligo di redigere le Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) sulla sostenibilità ambientale e sociale; per il profilo sociale sono richieste anche informazioni sulla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità nella diversità di genere. L’attuale quadro normativo assicura alle società margini di flessibilità nella pubblicazione di questi temi.

Sono enti di interesse pubblico:

  • le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;

  • le banche;
  • le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
  • le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

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