Lecito chiedere il possesso del green pass, illecito chiedere la data di scadenza dello stesso. Come organizzarsi al meglio?

In questi giorni, una delle preoccupazioni maggiori delle aziende consiste nel trovare la modalità migliore, per evitare ritardi o discontinuità alle attività lavorative, per il controllo della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) negli ambienti di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, introdotto dal DL. 21-09-2021 n. 127, il cui contenuto è stato sintetizzato da SOLUZIONI in un recente articolo.

Il possesso del green pass, da parte dei lavoratori, e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio, ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

Comunicazione al datore di lavoro

Per esigenze organizzative e produttive, volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il DL 08 ottobre 2021 n. 139, autorizza il datore di lavoro a chiedere, al lavoratore dipendente, se in un determinato periodo avrà a disposizione il green pass valido.

A tal proposito, occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:

  • Devono essere formalizzate le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del green pass, adottate dal datore di lavoro attraverso soggetti ufficialmente individuati
  • La comunicazione stessa dovrebbe essere riferita ad un determinato periodo di interesse per l’organizzazione dell’attività d’impresa, in relazione alle effettive necessità di programmazione e organizzazione del lavoro e comunque non superiori alle 48 ore antecedenti l’orario di ingresso in ufficio, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro
  • La comunicazione dovrebbe essere comunque svolta con modalità tali da non ledere la dignità dell’interessato, ovvero con mezzi di comunicazione privati e che in ogni caso assicurino un adeguato livello di sicurezza all’interessato
  • La comunicazione non precluderebbe in ogni caso l’obbligo di svolgere i controlli, anche a campione, né la possibilità per il lavoratore, privo di green pass, di presentare in qualsiasi momento la certificazione valida.

Quando effettuare i controlli

Solo il personale formalmente autorizzato e istruito, come riportato nell’art. 9-septies c. 5 del DL. 52/2021, può effettuare il controllo del green pass, per cui, anche ai fini di trasparenza, tale personale sia va portato a conoscenza, con apposita comunicazione, ai lavoratori.

La norma sul controllo del green pass evidenzia che i controlli devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: anche in questo caso, la norma non introduce una prescrizione assoluta, ma propone una soluzione da coniugare con l’organizzazione dell’impresa. Il controllo totale all’accesso, rispetto ad un possibile “controllo a campione”, consente di ridurre la casistica di ingresso di persone sprovviste di green pass, evitando nel contempo eventuali segnalazioni o denunce al Prefetto di competenza.

Alcune casistiche sull’accertamento di soggetti privi di green pass valido

Qualora, all’atto delle modalità di accertamento, il lavoratore subordinato risulti non essere in possesso del green pass, si potrebbero riscontrare le seguenti situazioni:

  • In caso di accertamento svolto all’accesso della sede, senza l’ausilio di sistemi automatici, il personale preposto al controllo (verificatore) vieterà al lavoratore di entrare, invitandolo ad allontanarsi. Successivamente il verificatore comunicherà il nominativo della persona, priva di green pass, all’ufficio del personale per avviare le pratiche di inizio assenza ingiustificata
  • Laddove il controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro sia effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (ad esempio, mediante l’integrazione di dispositivi utilizzati per la rilevazione delle presenze), gli uffici competenti a rilevare la presenza o l’assenza dal servizio (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata
  • Quando l’accertamento del possesso del green pass non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, il datore di lavoro deve disporre che ciascun verificatore proceda, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio. Va assicurato che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione che consenta di sottoporre a controllo tutta la popolazione aziendale
  • Nel caso di soggetto privo del green pass il verificatore, che ha svolto l’accertamento, dovrà intimare al lavoratore di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione del green pass. Inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il datore di lavoro sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio)
Durante questo periodo di assenza ingiustificata, il lavoratore non percepirà la retribuzione né altro compenso o emolumento, anche a fini previdenziali, e non subirà conseguenze disciplinari, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In questa fattispecie il lavoratore non potrà rientrare prima del termine del periodo sospeso, anche se dimostra di avere un green pass valido.

Il controllo del green pass dei lavoratori non subordinati o parasubordinati, vanno gestiti con le modalità operative viste sopra. Le sanzioni amministrative previste dovranno essere comminate dal datore di lavoro effettivo, avvisato dal verificatore.

Quali informazioni si possono utilizzare?

Le informazioni consultabili per il controllo sono i soli dati relativi al nome, cognome, la data di nascita dell’interessato e la validità della certificazione, mentre è vietato accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

Vietato il controllo dei dipendenti assenti giustificati, ovvero per malattia, ferie, permessi, ecc.

Soggetti positivi al Covid-19 con green pass valido

Per concludere si rammenta che, se un soggetto risultasse positivo al Covid-19, la certificazione verde già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizzerebbe in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Infatti, in caso di positività al Covid-19 si continueranno ad attuare le misure già previste dalla normativa vigente.

Sono appena state approvate con un DPCM linee guida per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro: vi terremo aggiornati in caso novità rispetto adempimenti già previsti.

Seguiranno inoltre approfondimenti in tema di protezione dei dai personali, a seguito di comunicato stampa dell’Ufficio del Garante.

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