Lecito chiedere il possesso del green pass, illecito chiedere la data di scadenza dello stesso. Come organizzarsi al meglio?
In questi giorni, una delle preoccupazioni maggiori delle aziende consiste nel trovare la modalità migliore, per evitare ritardi o discontinuità alle attività lavorative, per il controllo della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) negli ambienti di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, introdotto dal DL. 21-09-2021 n. 127, il cui contenuto è stato sintetizzato da SOLUZIONI in un recente articolo.
Comunicazione al datore di lavoro
Per esigenze organizzative e produttive, volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il DL 08 ottobre 2021 n. 139, autorizza il datore di lavoro a chiedere, al lavoratore dipendente, se in un determinato periodo avrà a disposizione il green pass valido.
A tal proposito, occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:
Quando effettuare i controlli
Solo il personale formalmente autorizzato e istruito, come riportato nell’art. 9-septies c. 5 del DL. 52/2021, può effettuare il controllo del green pass, per cui, anche ai fini di trasparenza, tale personale sia va portato a conoscenza, con apposita comunicazione, ai lavoratori.
La norma sul controllo del green pass evidenzia che i controlli devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: anche in questo caso, la norma non introduce una prescrizione assoluta, ma propone una soluzione da coniugare con l’organizzazione dell’impresa. Il controllo totale all’accesso, rispetto ad un possibile “controllo a campione”, consente di ridurre la casistica di ingresso di persone sprovviste di green pass, evitando nel contempo eventuali segnalazioni o denunce al Prefetto di competenza.
Alcune casistiche sull’accertamento di soggetti privi di green pass valido
Qualora, all’atto delle modalità di accertamento, il lavoratore subordinato risulti non essere in possesso del green pass, si potrebbero riscontrare le seguenti situazioni:
Inoltre, per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In questa fattispecie il lavoratore non potrà rientrare prima del termine del periodo sospeso, anche se dimostra di avere un green pass valido.
Il controllo del green pass dei lavoratori non subordinati o parasubordinati, vanno gestiti con le modalità operative viste sopra. Le sanzioni amministrative previste dovranno essere comminate dal datore di lavoro effettivo, avvisato dal verificatore.
Quali informazioni si possono utilizzare?
Le informazioni consultabili per il controllo sono i soli dati relativi al nome, cognome, la data di nascita dell’interessato e la validità della certificazione, mentre è vietato accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
Vietato il controllo dei dipendenti assenti giustificati, ovvero per malattia, ferie, permessi, ecc.
Soggetti positivi al Covid-19 con green pass valido
Per concludere si rammenta che, se un soggetto risultasse positivo al Covid-19, la certificazione verde già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizzerebbe in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Infatti, in caso di positività al Covid-19 si continueranno ad attuare le misure già previste dalla normativa vigente.
Sono appena state approvate con un DPCM linee guida per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro: vi terremo aggiornati in caso novità rispetto adempimenti già previsti.
Seguiranno inoltre approfondimenti in tema di protezione dei dai personali, a seguito di comunicato stampa dell’Ufficio del Garante.